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Forme giuridiche autorizzate - IT
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Programma di Cashback- Termini & Condizioni
Effective April 20th 2026
DownloadTable of Contents
Programma di Cashback- Termini & Condizioni
Versione n.1 del 20 Aprile 2026
Il presente Programma di Cashback è organizzato da: Qonto SA, Société Anonyme di diritto francese, iscritta nel registro del commercio e delle imprese di Parigi con il numero 819 489 626, con sede legale in 18 rue de Navarin, 75009 PARIGI (Francia), autorizzata a operare in qualità di Istituto di pagamento dall’autorità francese ACPR, con codice identificativo 16958, ed abilitata ad esercitare la propria attività in Italia tramite succursale con P.IVA IT 10813760963 e sede secondaria in Via Meravigli 2, 20123 Milano (di seguito, l’ "Istituto" o “Qonto”).
1. Oggetto
Qonto offre ai propri Clienti (di seguito i “Clienti”), titolari di una o più Carte di pagamento idonee (di seguito le “Carte”) emesse da Qonto, un programma promozionale di cashback (di seguito il “Programma”).
Il Programma costituisce un'iniziativa commerciale con finalità promozionale, volta a incentivare l'utilizzo delle Carte fornite da Qonto. Per beneficiare del Programma è pertanto richiesto un utilizzo attivo delle Carte di Pagamento offerte da Qonto alle condizioni stabilite nel presente documento.
Il Programma consiste nel riconoscimento di un rimborso in denaro, calcolato in percentuale sul valore delle transazioni idonee effettuate dal Cliente nel relativo periodo di riferimento (di seguito “Premio” o “Cashback”).
I presenti Termini e Condizioni integrano le Condizioni Generali di Contratto di Qonto e ne costituiscono parte integrante. In caso di conflitto tra le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni e quelle delle Condizioni Generali, le presenti disposizioni prevarranno per tutto quanto attiene specificamente al Programma Cashback.
2. Requisiti di Partecipazione e Idoneità
2.1 Condizioni di idoneità
La partecipazione al Programma è riservata ai Clienti titolari di un Conto di Pagamento avente IBAN italiano e di almeno una Carta idonea emessa da Qonto.
Le tipologie di carte idonee sono espressamente elencate nell’Allegato “Condizioni economiche del Programma”. Ciascun Cliente ha diritto a beneficiare di un solo Programma, indipendentemente dal numero di Carte idonee a lui intestate. Pertanto, i premi maturati non sono cumulabili e restano in ogni caso soggetti ai massimali previsti dall’Articolo 3. Il diritto all’erogazione del premio (Cashback) è strettamente subordinato all’utilizzo attivo delle suddette Carte da parte del Cliente, mediante l’esecuzione di transazioni idonee.
Transazioni non idonee
Le seguenti operazioni sono espressamente escluse dal calcolo del Cashback e non contribuiscono all’accumulo del Premio:
- Prelievi di contanti presso sportelli ATM;
- Scommesse,lotterie e qualsiasi attività legate al gioco d’azzardo e al gambling;
- Servizi finanziari e “quasi-cash”, tra cui:
- bonifici o vaglia postali:
- acquisto di traveller’s cheque, valute estere o criptovalute
- ricariche di conti di deposito, portafogli digitali (wallet) o carte prepagate;
- operazioni su titoli, servizi di intermediazione e prodotti finanziari;
- in generale, ogni transazione il cui scopo prevalente sia il mero trasferimento di fondi.
- Operazioni Differite e Storni: Transazioni ad addebito differito e qualsiasi operazione soggetta a chargeback, storno o rimborso.
- Pagamenti effettuati a favore di soggetti affiliati al Cliente o operazioni per le quali Qonto nutra il ragionevole sospetto di un legame di affiliazione tra le parti.
Qonto si riserva la facoltà di escludere, a propria esclusiva discrezione, qualsiasi transazione qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la stessa sia fraudolenta, illegale o in violazione dei presenti Termini.
2.2 Adesione al Programma
La partecipazione al Programma è attivata automaticamente e a titolo gratuito dall’Istituto per tutti i Clienti che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 2.1 ("Condizioni di idoneità"). Tale attivazione automatica si fonda sul presupposto che il Programma costituisca un beneficio aggiuntivo ed esclusivo per il Cliente.
La partecipazione al Programma è attivata automaticamente e a titolo gratuito dall’Istituto per tutti i Clienti che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 2.1 ("Condizioni di idoneità"). Tale attivazione automatica si fonda sul presupposto che il Programma costituisca un beneficio aggiuntivo ed esclusivo per il Cliente.
L’Istituto provvederà in ogni caso a informare ciascun Cliente dell'avvenuta attivazione del Programma e delle sue caratteristiche principali tramite una comunicazione dedicata all’interno dell’App. Tale comunicazione includerà il link per la consultazione integrale dei presenti Termini e Condizioni.
3. Metodi di calcolo del Cashback
3.1. Calcolo del Cashback
L’importo del Cashback è calcolato su base mensile in relazione al volume totale delle transazioni idonee effettuate dal Cliente e regolarmente contabilizzate da Qonto nel mese solare precedente (di seguito la “Base di spesa ammissibile”), secondo la seguente formula:
Cashback = Base di spesa ammissibile × Tasso di Cashback
I parametri specifici utilizzati per il calcolo del Cashback sono consultabili nell’Allegato “Condizioni Economiche del Programma”.
3.2. Tasso di Cashback
Il Tasso di Cashback è determinato a discrezione di Qonto. Tale tasso può essere soggetto a variazioni periodiche secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, che il Cliente dichiara di conoscere e accettare.
3.3. Limite massimo del Cashback
Il Cashback è soggetto ai limiti stabiliti nell’Allegato “Condizioni economiche del Programma” e la sua erogazione avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
- Limite per singola Carta: Ogni Carta idonea prevede un proprio massimale di accumulo, che contribuisce alla maturazione del premio (di seguito il “Limite della Carta”).
- Limite Massimo del Cliente: Nel caso in cui il Cliente sia titolare di più Carte idonee, il Cashback complessivo accumulabile non potrà in alcun caso superare il valore del “Limite della Carta” più elevato tra quelle in suo possesso (di seguito il “Limite Massimo del Cashback”).
4. Pagamento del Cashback
Il Cashback maturato viene accreditato mensilmente da Qonto sul Conto di Pagamento principale del Cliente il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
L'erogazione del premio è strettamente subordinata al rispetto degli obblighi contrattuali. Qonto si riserva il diritto di revocare la partecipazione al Programma e il relativo diritto al Cashback, nonché di stornare o addebitare gli importi già versati, nei seguenti casi:
- Inadempimento: Violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai presenti Termini o dalle Condizioni Generali di Qonto.
- Irregolarità del Conto: Qualora il conto sia stato aperto o gestito in violazione delle Condizioni Generali (es. uso improprio o documentazione non conforme).
- Morosità: Mancato pagamento del canone di abbonamento o di altri oneri dovuti a Qonto.
5. Modifiche o Recesso su iniziativa dell’Istituto
L’Istituto si riserva il diritto di modificare o terminare il Programma in qualsiasi momento..
Poiché il cashback non costituisce un servizio di pagamento ma un'offerta commerciale aggiuntiva, il Cliente riconosce e accetta che i presenti Termini e Condizioni possono essere modificati dall’Istituto senza l’applicazione del termine di preavviso di due (2) mesi, previsto invece per le modifiche al Contratto Quadro Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento.
6. Recesso su iniziativa del Cliente
Il Cliente ha il diritto, in qualsiasi momento e senza alcun costo, di interrompere la partecipazione al Programma e di recedere dai presenti Termini e Condizioni, inviando una richiesta all'indirizzo support@qonto.com.
L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione immediata della partecipazione al Programma. Le operazioni effettuate successivamente alla richiesta di recesso non daranno diritto all'accumulo di Cashback. Il recesso dal Programma non pregiudica in alcun modo il Contratto Quadro o altri servizi sottoscritti con l'Istituto.
La chiusura del Conto di Pagamento del Cliente comporterà l’immediata perdita del diritto a partecipare al Programma.
7. Legge Applicabile e Foro Competente
La legge applicabile ai presenti Termini e Condizioni è la Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa alla loro formazione, validità, interpretazione o esecuzione è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Allegato “Condizioni Economiche del Programma”
One | Plus | X (Metal) | X (Mirror) Edizione Limitata* | |
Tasso di Cashback Rimborso in denaro calcolato in percentuale sul valore delle transazioni idonee effettuate dal Cliente e contabilizzate da Qonto nel mese solare precedente | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 1% Cashback |
Limite Carta Il Cashback erogato è calcolato per ogni carta, fermo restando il tetto massimo invalicabile costituito dal Limite Massimo del Cashback per Cliente. | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | max 30€/al mese |
*Disponibile in edizione limitata di 10.000 unità, fino ad esaurimento scorte. Carta non soggetta a rinnovo.
Effective April 17th 2026 to April 20th 2026
DownloadTable of Contents
Programma di Cashback- Termini & Condizioni
Versione n.1 del 20 Aprile 2020
Il presente Programma di Cashback è organizzato da: Qonto SA, Société Anonyme di diritto francese, iscritta nel registro del commercio e delle imprese di Parigi con il numero 819 489 626, con sede legale in 18 rue de Navarin, 75009 PARIGI (Francia), autorizzata a operare in qualità di Istituto di pagamento dall’autorità francese ACPR, con codice identificativo 16958, ed abilitata ad esercitare la propria attività in Italia tramite succursale con P.IVA IT 10813760963 e sede secondaria in Via Meravigli 2, 20123 Milano (di seguito, l’ "Istituto" o “Qonto”).
1. Oggetto
Qonto offre ai propri Clienti (di seguito i “Clienti”), titolari di una o più Carte di pagamento idonee (di seguito le “Carte”) emesse da Qonto, un programma promozionale di cashback (di seguito il “Programma”).
Il Programma costituisce un'iniziativa commerciale con finalità promozionale, volta a incentivare l'utilizzo delle Carte fornite da Qonto. Per beneficiare del Programma è pertanto richiesto un utilizzo attivo delle Carte di Pagamento offerte da Qonto alle condizioni stabilite nel presente documento.
Il Programma consiste nel riconoscimento di un rimborso in denaro, calcolato in percentuale sul valore delle transazioni idonee effettuate dal Cliente nel relativo periodo di riferimento (di seguito “Premio” o “Cashback”).
I presenti Termini e Condizioni integrano le Condizioni Generali di Contratto di Qonto e ne costituiscono parte integrante. In caso di conflitto tra le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni e quelle delle Condizioni Generali, le presenti disposizioni prevarranno per tutto quanto attiene specificamente al Programma Cashback.
2. Requisiti di Partecipazione e Idoneità
2.1 Condizioni di idoneità
La partecipazione al Programma è riservata ai Clienti titolari di un Conto di Pagamento avente IBAN italiano e di almeno una Carta idonea emessa da Qonto.
Le tipologie di carte idonee sono espressamente elencate nell’Allegato “Condizioni economiche del Programma”. Ciascun Cliente ha diritto a beneficiare di un solo Programma, indipendentemente dal numero di Carte idonee a lui intestate. Pertanto, i premi maturati non sono cumulabili e restano in ogni caso soggetti ai massimali previsti dall’Articolo 3. Il diritto all’erogazione del premio (Cashback) è strettamente subordinato all’utilizzo attivo delle suddette Carte da parte del Cliente, mediante l’esecuzione di transazioni idonee.
Transazioni non idonee
Le seguenti operazioni sono espressamente escluse dal calcolo del Cashback e non contribuiscono all’accumulo del Premio:
- Prelievi di contanti presso sportelli ATM;
- Scommesse,lotterie e qualsiasi attività legate al gioco d’azzardo e al gambling;
- Servizi finanziari e “quasi-cash”, tra cui:
- bonifici o vaglia postali:
- acquisto di traveller’s cheque, valute estere o criptovalute
- ricariche di conti di deposito, portafogli digitali (wallet) o carte prepagate;
- operazioni su titoli, servizi di intermediazione e prodotti finanziari;
- in generale, ogni transazione il cui scopo prevalente sia il mero trasferimento di fondi.
- Operazioni Differite e Storni: Transazioni ad addebito differito e qualsiasi operazione soggetta a chargeback, storno o rimborso.
- Pagamenti effettuati a favore di soggetti affiliati al Cliente o operazioni per le quali Qonto nutra il ragionevole sospetto di un legame di affiliazione tra le parti.
Qonto si riserva la facoltà di escludere, a propria esclusiva discrezione, qualsiasi transazione qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la stessa sia fraudolenta, illegale o in violazione dei presenti Termini.
2.2 Adesione al Programma
La partecipazione al Programma è attivata automaticamente e a titolo gratuito dall’Istituto per tutti i Clienti che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 2.1 ("Condizioni di idoneità"). Tale attivazione automatica si fonda sul presupposto che il Programma costituisca un beneficio aggiuntivo ed esclusivo per il Cliente.
La partecipazione al Programma è attivata automaticamente e a titolo gratuito dall’Istituto per tutti i Clienti che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 2.1 ("Condizioni di idoneità"). Tale attivazione automatica si fonda sul presupposto che il Programma costituisca un beneficio aggiuntivo ed esclusivo per il Cliente.
L’Istituto provvederà in ogni caso a informare ciascun Cliente dell'avvenuta attivazione del Programma e delle sue caratteristiche principali tramite una comunicazione dedicata all’interno dell’App. Tale comunicazione includerà il link per la consultazione integrale dei presenti Termini e Condizioni.
3. Metodi di calcolo del Cashback
3.1. Calcolo del Cashback
L’importo del Cashback è calcolato su base mensile in relazione al volume totale delle transazioni idonee effettuate dal Cliente e regolarmente contabilizzate da Qonto nel mese solare precedente (di seguito la “Base di spesa ammissibile”), secondo la seguente formula:
Cashback = Base di spesa ammissibile × Tasso di Cashback
I parametri specifici utilizzati per il calcolo del Cashback sono consultabili nell’Allegato “Condizioni Economiche del Programma”.
3.2. Tasso di Cashback
Il Tasso di Cashback è determinato a discrezione di Qonto. Tale tasso può essere soggetto a variazioni periodiche secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, che il Cliente dichiara di conoscere e accettare.
3.3. Limite massimo del Cashback
Il Cashback è soggetto ai limiti stabiliti nell’Allegato “Condizioni economiche del Programma” e la sua erogazione avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
- Limite per singola Carta: Ogni Carta idonea prevede un proprio massimale di accumulo, che contribuisce alla maturazione del premio (di seguito il “Limite della Carta”).
- Limite Massimo del Cliente: Nel caso in cui il Cliente sia titolare di più Carte idonee, il Cashback complessivo accumulabile non potrà in alcun caso superare il valore del “Limite della Carta” più elevato tra quelle in suo possesso (di seguito il “Limite Massimo del Cashback”).
4. Pagamento del Cashback
Il Cashback maturato viene accreditato mensilmente da Qonto sul Conto di Pagamento principale del Cliente il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
L'erogazione del premio è strettamente subordinata al rispetto degli obblighi contrattuali. Qonto si riserva il diritto di revocare la partecipazione al Programma e il relativo diritto al Cashback, nonché di stornare o addebitare gli importi già versati, nei seguenti casi:
- Inadempimento: Violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai presenti Termini o dalle Condizioni Generali di Qonto.
- Irregolarità del Conto: Qualora il conto sia stato aperto o gestito in violazione delle Condizioni Generali (es. uso improprio o documentazione non conforme).
- Morosità: Mancato pagamento del canone di abbonamento o di altri oneri dovuti a Qonto.
5. Modifiche o Recesso su iniziativa dell’Istituto
L’Istituto si riserva il diritto di modificare o terminare il Programma in qualsiasi momento..
Poiché il cashback non costituisce un servizio di pagamento ma un'offerta commerciale aggiuntiva, il Cliente riconosce e accetta che i presenti Termini e Condizioni possono essere modificati dall’Istituto senza l’applicazione del termine di preavviso di due (2) mesi, previsto invece per le modifiche al Contratto Quadro Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento.
6. Recesso su iniziativa del Cliente
Il Cliente ha il diritto, in qualsiasi momento e senza alcun costo, di interrompere la partecipazione al Programma e di recedere dai presenti Termini e Condizioni, inviando una richiesta all'indirizzo support@qonto.com.
L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione immediata della partecipazione al Programma. Le operazioni effettuate successivamente alla richiesta di recesso non daranno diritto all'accumulo di Cashback. Il recesso dal Programma non pregiudica in alcun modo il Contratto Quadro o altri servizi sottoscritti con l'Istituto.
La chiusura del Conto di Pagamento del Cliente comporterà l’immediata perdita del diritto a partecipare al Programma.
7. Legge Applicabile e Foro Competente
La legge applicabile ai presenti Termini e Condizioni è la Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa alla loro formazione, validità, interpretazione o esecuzione è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Allegato “Condizioni Economiche del Programma”
One | Plus | X (Metal) | X (Mirror) Edizione Limitata* | |
Tasso di Cashback Rimborso in denaro calcolato in percentuale sul valore delle transazioni idonee effettuate dal Cliente e contabilizzate da Qonto nel mese solare precedente | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 1% Cashback |
Limite Carta Il Cashback erogato è calcolato per ogni carta, fermo restando il tetto massimo invalicabile costituito dal Limite Massimo del Cashback per Cliente. | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | max 30€/al mese |
*Disponibile in edizione limitata di 10.000 unità, fino ad esaurimento scorte. Carta non soggetta a rinnovo.
Offerta Refferal - IT
Offerta Speciale - IT
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Informative sulla privacy - IT
Informativa Legale - IT
Decisioni ABF Inadempiute
Effective November 12th 2025
DownloadTable of Contents
DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Olinda SAS (di seguito anche "Olinda" o "Istituto") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"):
- Decisione n. 0013339 del 27/12/2024 con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l’obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.
- Decisione n. 0005149 del 28/05/2025 con la quale l'ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da WOODENHOME e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 177.630,00. L'Istituto non ha adempiuto in quanto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni contestate, depositando LOG informatici provenienti da sistemi certificati ISO 27001 che il Collegio di Bari non ha ritenuto sufficienti a provare l'utilizzo del secondo fattore di autenticazione (sistema di sblocco dello smartphone). Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l'obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione tecnica già prodotta in sede stragiudiziale.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
Effective September 8th 2025 to November 12th 2025
DownloadTable of Contents
DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Olinda SAS (di seguito anche "Olinda" o "Istituto") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"):
- Decisione n. 6097/24 del 22/05/2024 con la quale l'ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso totale delle operazioni eseguite via app, non è stata adempiuta in quanto l'Istituto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte.
- Decisione n. 0013339 del 27/12/2024 con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l’obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.
- Decisione n. 0005149 del 28/05/2025 con la quale l'ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da WOODENHOME e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 177.630,00. L'Istituto non ha adempiuto in quanto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni contestate, depositando LOG informatici provenienti da sistemi certificati ISO 27001 che il Collegio di Bari non ha ritenuto sufficienti a provare l'utilizzo del secondo fattore di autenticazione (sistema di sblocco dello smartphone). Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l'obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione tecnica già prodotta in sede stragiudiziale.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
Effective April 17th 2025 to September 8th 2025
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DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Olinda SAS (di seguito anche "Olinda" o "Istituto") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"):
- Decisione n. 6097/24 del 22/05/2024 con la quale l'ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso totale delle operazioni eseguite via app, non è stata adempiuta in quanto l'Istituto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte.
- Decisione n. 0013339 del 27/12/2024 con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l’obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
Effective February 14th 2025 to April 17th 2025
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DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Olinda SAS (di seguito anche "Olinda" o "Istituto") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"):
- Decisione n. 0013339 del 27/12/2024 con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l’obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
Effective January 22nd 2025 to February 14th 2025
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DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Olinda SAS (di seguito anche "Olinda" o "Istituto") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"):
- Decisione n. 6097/24 del 22/05/2024 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso totale delle operazioni eseguite via app. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte.
- Decisione n. 0013339 del 27/12/2024 con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l’obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
Effective August 12th 2024 to January 22nd 2025
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DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Qonto - Olinda SAS comunica di non aver adempiuto alla seguente Decisioni ABF:
n. 6097/24 del 22/05/2024 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso totale delle operazioni eseguite via app, non è stata adempiuta in quanto l'Istituto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte. Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
